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Fac - simile ricevuta per compensi sportivi
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legge_04.08.2017_n.124_obbligo_dal_2019__1_.pdf | |
File Size: | 344 kb |
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DISCIPLINE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.
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MANUALE PER IL DOWNLOAD DEL CERTIFICATO C.O.N.I.
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Con l’ordinanza n.23228 del 4 Ottobre 2017, la Corte di Cassazione sez.VI ha stabilito la necessità di estendere il diritto di voto per le assemblee associative ai soci minori d’età.
La Corte ha analizzato il caso di un’Associazione Sportiva Dilettantistica che sosteneva di aver rispettato i criteri della “democraticità della vita associativa” (art. 148 comma 8 del TUIR) necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti. I supremi giudici hanno rigettato tale tesi poichè l’ASD in esame non prevedeva all’interno del proprio statuto il diritto di voto dei soci minorenni, ledendo di conseguenza un diritto fondamentale quale espressione della partecipazione attiva alla vita associativa. In altre parole, tutti i soci hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. (ex art. 320 c.c.) Tale ordinanza apre nuovi scenari per tutte quelle associazioni la cui compagine è costituita prevalentemente da ragazzi minorenni laddove, come consuetudine, venisse limitato il diritto di voto ai soli soci maggiorenni all’interno degli statuti sociali. Alla luce di quanto appena detto bisognerebbe interrogarsi sulla necessità di adeguare gli statuti non conformi al principio di diritto sancito dalla Cassazione. Ad ogni modo, appare opportuno estendere la convocazione alle assemblee anche al genitore del socio minore, conferendogli cosi diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato, indipendentemente dalle previsioni statutarie. |
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I dipendenti pubblici possono svolgere attività retribuita presso associazioni soltanto se preventivamente autorizzati per iscritto dall’Amministrazione di provenienza.
Regole particolari vigono per i dipendenti a part-time. Per le associazioni sportive dilettantistiche esiste una precisa disposizione dettata dall’art.90 della legge 289/2002: “i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazione sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, PREVIA COMUNICAZIONE all’Amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all’art. 81 comma 1 lettera m) (ora art.67) del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/86” Quindi i collaboratori di associazioni sportive non devono essere autorizzati ma devono comunicare all’amministrazione di appartenenza di svolgere attività sportiva non retribuita presso una associazione sportiva. Per le collaborazioni non retribuite presso le associazioni di promozione sociale, o altri enti no profit non vi sono specifiche disposizioni ma il problema è sempre trattato in tutti i regolamenti comunali e le regole variano da Comune a Comune. Consigliamo pertanto alle associazioni di verificare se fra i propri collaboratori vi sono dipendenti pubblici. In caso affermativo è bene contattare le singole amministrazioni al fine di stabilire il comportamento più corretto. |
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