COMITATO PROVINCIALE A.I.C.S. TREVISO
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Gli  aspetti  fiscali

FATTURAZIONE      ELETTRONICA

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APERTURA       DELL'ASSOCIAZIONE      -       MODULISTICA

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registrazione_atto_cost_e_stat__-05102021170902.pdf
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modello_di_versamento_unificato_-_f24_ordinario_i_modello_f24__2_.pdf
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COMPENSI      SPORTIVI:       NOVITA'      DECRETO     DIGNITA'      AGOSTO      2018

A seguito del Decreto Dignità di Agosto, facciamo il punto sui COMPENSI SPORTIVI  E SULLA TRACCIABILITA' DEGLI STESSI.
Nello specifico:
La tracciabilità dei compensi dipende dalla natura degli stessi:
  • Se sono derivanti da collaborazioni gestionali-amministrative devono essere sempre tracciabili;
  • Se si riferiscono ad  istruttori,   arbitri, etc (esercizio diretto attività sportiva), accompagnatori ufficiali,  commissari speciali ,etc (coloro che consentono lo svolgimento dell'attività) devono essere tracciabili solo se superiori a 1.000 euro.

DAL      1°     LUGLIO      2018     OBBLIGO        TRACCIABILITA'        DEI       COMPENSI         SPORTIVI

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Dal 1° LUGLIO 2018 diventerà obbligatorio il PAGAMENTO TRACCIATO  dei compensi sportivi, indipendentemente dall’importo corrisposto.
Di seguito riportiamo il comma 910 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 che afferma:
“A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.”
E ancora:
comma 911. “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.”
comma 912. “Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.”
 Non farà più fede quindi la ricevuta firmata dal collaboratore, ma solamente la traccia del pagamento.
 Le sanzioni previste per chi paga i compensi in contanti vanno da 1.000 a 5.000 euro.
 Ricordiamo, come già comunicato in precedenza, che la stessa legge di bilancio ha innalzato il tetto dei compensi sportivi (senza ritenute) a 10.000 € annui e non più 7.500 €.  


​ELEVATA  A  € 10.000  LA FRANCHIGIA  PER  I  COMPENSI  SPORTIVI

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’Art. 69 Comma 2 del TUIR 917/86 e ha aumentato, a partire dal 1° Gennaio 2018, da € 7.500 a € 10.000 il tetto della nuova imponibilità dei compensi e rimborsi agli sportivi dilettantistici.
Il nuovo testo dell’Art.69 Comma 2 è il seguente:
“ Le indennità, i rimborsi forfettari , premi e compensi di cui alla lettera m) Comma 1 dell’Art.67 TUIR 917/86 (vedi NOTA) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad € 10.000”.
Rimane invariato il secondo periodo del secondo Comma dell’Art.69 che dice:
“Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Ricordiamo che i compensi in oggetto devono essere effettivamente pagati a partire dal 1° Gennaio 2018.
NOTA: Il Comma 1 Art.67 lettera m) TUIR 917/86 dice:
“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento della Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportive e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazione sportive dilettantistiche.”
ricevuta_per_compensi_sportivi_2018.docx
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Fac - simile ricevuta per compensi sportivi

ASSOCIAZIONI   E   ONLUS   Quando   scatta   l'obbligo   di   pubblicare   gli   importi   dei   contributi,   delle  sovvenzioni   etc   ricevuti   dalla  Pubblica   Amministrazione 

Negli stessi giorni in cui veniva pubblicato il codice del Terzo settore, il Parlamento approvava la legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (Legge 4 Agosto 2017 n.124, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 189 del 14 agosto 2017 e in vigore dal 29 agosto), che a decorrere dall'anno 2019 impone nuovi obblighi ad alcuni soggetti, tra i quali le Associazioni e le ONLUS (articolo 1, commi 125-129) che non è consigliabile eludere, anche se resta da capire chi effettuerà i controlli del caso. Gli obblighi riguardano quelle associazioni e quelle ONLUS che “intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.” Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che rimanda all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.” Associazioni e ONLUS hanno l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. La genericità della definizione (Associazioni e Onlus) fa si che l'obbligo non sia circoscritto agli Enti del Terzo settore, quali APS e ODV ma riguardi tutte le associazioni in genere, comprese quindi le ASD. L'esausistività delle circostanze (vantaggi economici di qualunque genere, purché complessivamente non inferiori a 10.000 euro), fa sì che tutte le associazioni che nel 2018, a qualunque titolo, abbiano ricevuto dalla P.A. contributi etc. complessivamente non inferiori a 10.000 euro, siano tenute a pubblicare sul proprio sito le informazioni relative entro il 28 febbraio 2019, pena la restituzione delle somme ricevute.
legge_04.08.2017_n.124_obbligo_dal_2019__1_.pdf
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ASD  E   CANCELLAZIONE  DAL  REGISTRO  CONI.  COME  FARE?

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Con delibere n°1566 del 20 Dicembre 2016 e n°1568 del 14 Febbraio 2017, il CONI ha ufficialmente riconosciuto 385 discipline sportive nazionali iscrivibili nel registro Coni. In conseguenza di tale decisione, a partire dal 01.01.2018 saranno eliminate dal registro un gran numero di Associazioni sportive dilettantistiche, esercenti esclusivamente attività quali, ad esempio, lo Yoga, il Burraco, il Paintball, il Crossfit e molte altre.
Sorge spontaneo interrogarsi in merito alle problematiche che dovranno affrontare tali asd che promuovono attività non più riconosciute dal Coni.
I principali problemi riguarderanno la perdita delle seguenti agevolazioni fiscali:
  • Perdita dello status di ASD, con la conseguente e necessaria modifica dello statuto;
  • Perdita delle agevolazioni su indennità e compensi per collaboratori sportivi (atleti, istruttori,ecc) fino a 7.500€ in regime di non imponibilità (art.67 lettera m del TUIR);
  • Perdita delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991,per eventuale attività commerciale svolta;
  • Perdita delle agevolazioni per “corrispettivi specifici”, ovvero la de-commercializzazione prevista dall’art. 148 comma 3 del testo unico imposte sui redditi per le attività svolte a favore dei soci ;
  • Perdita della possibilità di iscriversi nell’elenco dei soggetti beneficiari del cinque per mille.
Qualora l’A.S.D. eserciti esclusivamente attività non più riconosciute “ai fini sportivi” dal Coni, dovrà valutare tempestivamente l’opportunità di iscriversi ai registri regionali o nazionali di cui alla legge 383/2000, quale “associazione di promozione sociale”(se ancora non iscritta), ferma restando la necessità di esaminare lo statuto sociale e verificare la sua conformità alla disciplina vigente, per tale tipologia di associazione.
L’iscrizione come A.P.S. permetterebbe all’ associazione di continuare ad usufruire delle agevolazioni per i corrispettivi specifici e di potersi iscrivere nell’ elenco dei beneficiari del cinque per mille. Non va dimenticato, inoltre,che l’iscrizione come APS, negli attuali registri della promozione sociale ,consentirebbe un automatico accesso al R.U.N.T.S. quando lo stesso verrà istituito,permettendo di adeguare lo statuto sociale, senza fretta, in esenzione dell’imposta di bollo e di registro e aprirebbe, comunque,ad altre opportunità previste per le APS in generale ( partecipare a bandi pubblici,social bonus,beneficiare di erogazioni liberali da parte di terzi etc).
Si fa presente che l’A.I.C.S., le cui finalità assistenziali sono riconosciute con apposito decreto dal Ministero degli interni, offre l’opportunità alle associazioni APS affiliate,di poter gestire la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e dei familiari conviventi,presso la sede e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge,quale attività non commerciale.
Si rammenta ,infine, che l’A.I.C.S. ha la possibilità di iscrivere d’ufficio le associazioni richiedenti al registro nazionale di cui alla legge 383/2000 ,in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e previo controllo inerente la conformità degli statuti.
Quanto appena riportato rappresenta,allo stato, la soluzione naturale per tutte le asd che, seppure escluse dal registro Coni, svolgono innegabilmente un’attività socialmente rilevante, a favore di anziani, bambini, favorendo, in genere, le relazioni umane e sociali di ampie fasce della popolazione.


IL  NUOVO  REGISTRO  DEL  CONI

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Venendo alle indicazioni operative, si evidenzia che il nuovo applicativo modifica l’attuale approccio basato sul criterio «affiliazione», ponendo invece al centro del sistema l’associazione/società sportiva (=Ente Giuridico) con i suoi associati.
Conseguentemente, per le ASD/SSD è prevista la fornitura dei seguenti dati obbligatori, oltre, opzionalmente, i riferimenti del recapito postale e del domicilio fiscale:
Identificativo unico
CODICE FISCALE (11 caratteri) per ASD/SSD
N. Partita IVA (11 caratteri)  SSD
Ragione Sociale / Denominazione
Sequenza di caratteri in  formato UTF-8
(massimo 255 caratteri); è fornita dall’Organismo sportivo affiliante
Natura giuridica
Ogni Organismo sportivo affiliante dovrà indicare la natura giuridica dell’Ente affiliato
Sede Legale
Indirizzo, CAP, Comune e Provincia
Sede impianto ove viene svolta l’attività
Indirizzo e-mail
Atto costitutivo
Numero registrazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
Ultimo Statuto approvato
Numero registrazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
Identificativo unico legale rappresentante
Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri)
Identificativi componenti Consiglio Direttivo
Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri)

Alcuni dati, come evidenziato, dovranno essere forniti a cura dell’organismo affiliante, conseguentemente non sarà onere del sodalizio sportivo reperire i rispettivi codici identificativi Sono stati evidenziati.
Da parte delle ASD/SSD è previsto l’inserimento, opzionale, dei seguenti dati risultanti dal rendiconto economico finanziario (cfr. art. 148, comma 3 del T.U.I.R. e art. 90, comma 18, lett. f), legge n. 289 del 2002):

Proventi attività istituzionale (non commerciale)
Quote associative; Raccolta fondi;  Altri proventi
 Ricavi attività commerciale
Pubblicità/Sponsorizzazioni;  Altri ricavi
Oneri attività istituzionale (non commerciale)
Oneri attività commerciale
Non si può escludere che, in futuro, l’inserimento di tali dati non divenga obbligatorio, ma per ora non lo è.
Giova evidenziare, in ogni caso, che, se e nella misura in cui un sodalizio sia nelle condizioni di poter caricare i suddetti dati, e ciò non costituisca fonte di imbarazzo alcuno, il perfezionamento di tale adempimento potrà essere certamente opposto all’Amministrazione Finanziaria in caso di verifica, quale elemento di prova dell’effettivo rispetto dell’obbligo di redazione del bilancio, previsto dalle disposizioni di legge.
Per ciò che concerne i Tesserati (=Persone fisiche), è prevista, per ogni persona fisica, la fornitura dei seguenti dati:
Identificativo unico
CODICE FISCALE (16 caratteri)
Cognome
Sequenza di caratteri in  formato UTF-8
(massimo 255 caratteri)
Nome
Sequenza di caratteri in  formato UTF-8
(massimo 255 caratteri)
Dati Anagrafici
Luogo e data di nascita, residenza
Qualifica Sportiva
Attribuita dall’Organismo affiliante
(atleta, tecnico, etc.)
Qualifica Sociale
Socio semplice, socio fondatore, etc.
Si tratta di dati che già sono attribuiti a ogni singolo tesserato e che sono a disposizione di ogni Organismo Affiliante. Tale comunicazione non dovrebbe quindi essere fonte di particolare preoccupazione, pur comportando, probabilmente, una maggiore attenzione nella richiesta dei relativi dati all’aspirante tesserato.
Piuttosto, occorrerà verificare con quali tempistiche gli Organismi Affilianti dovranno comunicare al Registro l’iscrizione dei nuovi tesserati in corso d’anno (problema tipico dei sodalizi gestori di impianti sportivi) e, conseguentemente, con quale tempistica, i sodalizi saranno tenuti a comunicare i dati stessi (problema risolto alla base in presenza di modalità di tesseramento on line
Ciascun Organismo Sportivo deve inoltre definire e fornire informazioni in relazione a:
•     Stagione sportiva, arco temporale non superiore ai 12 (dodici) mesi, nel corso del quale  si realizza l’attività sportiva/didattica/formativa per lo sport di riferimento dell’Ente giuridico (ASD/SSD). Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’Ente giuridico. Più settori sportivi dello stesso Organismo sportivo possono avere la stessa stagione sportiva che in ogni caso deve essere espressamente specificata
•     Discipline sportive praticate, l’insieme delle discipline deve essere legato ad un determinato settore sportivo. La stessa disciplina sportiva non deve essere legata a due settori sportivi all’interno dello stesso Organismo sportivo. L’elenco iniziale delle discipline sportive è quello della tabella allegata, da ultimo, alla delibera 1569,  e le modifiche saranno deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI.
•     provincia prevalente,indica la provincia geografica all’interno della quale l’Ente giuridico (ASD/SSD) effettua principalmente la propria attività sociale. Di norma, coincide con la provincia della sede legale.
L’Affiliazione è il rapporto che lega la ASD/SSD alla FSN, la DSA, l’EPS cui sono  associate. L’affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale rappresentante dell’ente giuridico ogni anno. La durata dell’affiliazione, non superiore a 12 mesi, per ciascun ente giuridico, coincide di norma con la durata della stagione sportiva, stabilita da ciascun organismo sportivo in funzione dello sport praticato.  Ogni Ente giuridico (ASD/SSD) può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti organismi di affiliazione.
L’affiliazione è caratterizzata, pertanto, da 6 attributi obbligatori:
  •  stagione sportiva;
  •  tipo (dilettantistica/professionistica;
  •  settore sportivo;
  •  discipline sportive;
  •  comitato territoriale;
  •  provincia prevalente.
Il tesseramento è il vincolo che le persone fisiche associate all’ente giuridico stabiliscono con l’organismo di affiliazione. In alcuni casi indica anche il vincolo diretto  tra una persona fisica e l’Organismo sportivo (esempio: ufficiali di gara, giudici, arbitri, ecc.), senza la mediazione dell’ente  giuridico.  Il tesseramento ed il suo rinnovo annuale presuppongono l’espressa adesione dell’interessato. La durata del tesseramento per la stagione sportiva, stabilita in funzione dello sport praticato da ciascun organismo sportivo non supera i 12 mesi e coincide con la durata dell’affiliazione dell’ente giuridico. Sono previste 5 tipologie di tesseramento:
  •  dirigente
  •  tecnico
  •  ufficiale di gara
  •  atleta agonista
  •  atleta praticante
Il tesseramento è caratterizzato da quattro attributi:
  •  stagione sportiva
  •  settore sportivo
  •  disciplina sportiva
  •  tipo (dilettantistico/professionistico).
Attenzione: sono stati sopra evidenziati, sia in relazione all’affiliazione che al tesseramento, i riferimenti alla disciplina sportiva praticata: tale indicazione non può che fare riferimento all’elenco delle discipline riconosciute di cui alle delibere CONI citate in premessa, da ultima la 1569 del 17/05/2017.
Sarà probabilmente questo il passaggio più delicato, che richiederà l’esatta individuazione della disciplina praticata e potrebbe creare qualche imbarazzo in caso di svolgimento di attività non specificatamente indicate nelle delibere, costringendo i sodalizi a verificare, già nella fase dell’affiliazione, l’esatta collocazione dei vari corsi praticati.
Altro passaggio delicato è quello relativo all’attività sportiva praticata:
l’attività sportiva  è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo Sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata come riportato di seguito; un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.
  •  Evento sportivo (descritto da)
  •  identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo)
  •  denominazione (massimo 255 caratteri)
  •  organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici)
  •  periodo (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
  •  livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)
  •  tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)
Sarà dunque necessario che il sodalizio sportivo partecipi ad eventi sportivi organizzati dall’Organismo Sportivo di riferimento. Tale passaggio è molto delicato, soprattutto per quei sodalizi che svolgono attività meramente corsistica, senza alcuna partecipazione ad eventi,  considerato che, ad oggi, non era richiesto né per l’iscrizione al Registro né per il mantenimento della stessa nel tempo.
Infine, anche l’attività didattica e l’attività formativa saranno oggetto di monitoraggio.
  •  L’attività didattica è l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo e svolti dall’Ente giuridico affiliato.
  •  L’attività formativa è l’insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L’attività formativa è articolata in tre tipologie:
  •  Corsi
  •  Corsi con esame
  •  Stage/Seminari

allegato_1_discipline_sportive.pdf
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DISCIPLINE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.
manuale_asd_per_rssd.pdf
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MANUALE PER IL DOWNLOAD DEL CERTIFICATO C.O.N.I.

I  LIBRI  SOCIALI  OBBLIGATORI  PER  GLI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE

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Come già rilevato in precedenti articoli pubblicati su “AICS on line” (vedi articoli di Alessio Silvestri e mio ai quali si rimanda), molte disposizioni previste da DLGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore) sono di immediata applicabilità per gli Enti del terzo Settore (ETS) iscritti nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle organizzazioni di Volontariato (ODV).
Ciò in quanto, come chiarito dal Ministero del Lavoro con una nota inviata alle Amministrazioni regionali (Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni. 29 dicembre 2017) in forza dell’articolo 101 comma 3 del Codice, nelle more della istituzione del registro unico nazionale (RUNTS), il requisito dell’iscrizione a tale registro “si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
Per tali motivi, per l’Associazione nazionale e le sue strutture territoriali (Comitati Regionali e Provinciali, che, ricordiamo, sono tutti iscritti nei registri regionali e/o nel registro nazionale APS) l’articolo 15 del codice (Libri sociali obbligatori) trova immediata applicazione.
E ciò vale anche per gli affiliati iscritti nei registri APS e ODV.
Quali sono tali libri? L’articolo 15 li elenca puntualmente. Oltre alle scritture contabili prescritte dagli articoli 13 e 14 e il registro dei volontari di cui all’articolo 17, gli ETS hanno l’obbligo di tenere i seguenti libri:
– il libro degli associati o aderenti, la cui tenuta è a carico dell’organo di amministrazione
Per i Comitati provinciali, tale organo è il consiglio direttivo, mentre per le associazioni affiliate è quello previsto da ogni singolo statuto, ed è di solito denominato nello stesso modo.
Per quanto riguarda i Comitati provinciali, si ritiene che gli associati, da statuto nazionale, siano i soci collettivi affiliati al Comitato, i cui legali rappresentanti sono coloro che godono di elettorato attivo e fanno parte dell’assemblea provinciale, mentre gli associati delle associazioni affiliate sono naturalmente, per il nostro statuto, i soci di tali circoli. I Comitati regionali, invece, non devono tenere tale libro: essendo costituiti dai Comitati Provinciali della regione, non hanno associati collettivi né individuali.
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione,
La tenuta dei suddetti libri è a carico dell’organo di amministrazione (vedi a proposito quanto scritto in precedenza per i Comitati provinciali e i circoli affiliati). Per quanto riguarda i Comitati regionali, se non hanno consiglio direttivo, o ufficio di presidenza, l’organo responsabile è il Presidente;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, la cui tenuta è a carico degli organi stessi.
Per quanto riguarda i comitati provinciali si dovranno pertanto tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del sindaco revisore e del collegio dei probiviri.
Per quanto riguarda i comitati regionali si dovrà tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del sindaco revisore.
Per quanto riguarda gli affilaiti, si dovranno tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni di altri organi sociali eventualmente eletti.
Il comma 3 dello stesso articolo 15 prevede inoltre che “gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”. Se i singoli statuti già non lo prevedono, e nell’attesa di modificarli per adeguarli a quanto previsto dal codice entro i termini stabiliti (2 febbraio 2019) è opportuno pertanto che l’organo di amministrazione approvi una delibera con la quale stabilisce tali modalità.
Per finire, tornando all’obbligo dell’istituzione del registro dei volontari di cui all’articolo 17 del codice, e all’obbligo di assicurare i volontari iscritti nel registro (art. 18), nelle more dell’approvazione del previsto decreto ministeriale, si segnala la necessità di assicurarli con le modalità abitualmente usate per i soci, stipulando per essi anche la polizza integrativa, con ciò per ora soddisfando gli obblighi di assicurazione previsti dal decreto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.


I  RINNOVI  DEGLI  ORGANI  SOCIALI

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Lo Statuto di ogni associazione prevede la nomina degli organi sociali. Obbligatoriamente devono essere nominati il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Non tutti gli Statuti prevedono la nomina dei Revisori Contabili e/o del Collegio Sindacale. Alcuni Statuti prevedono la nomina di Comitati Esecutivi, Consigli di Presidenza e simili. La durata in carica deve essere prevista dallo Statuto e può variare da uno a quattro anni ed alla scasdenza del mandato tutti gli organi devono essere rinominati in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di dimissioni di singoli membri lo Statuto può prevedere le modalità di sostituzione; in molti casi è previsto il subentro del primo dei non eletti. Quando lo Statuto non prevede nulla, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina del sostituto che dovrà essere riconfermato alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Spesso in sede di controllo, ci si rende conto che al termine del mandato l’Associazione non ha provveduto al rinnovo dell’organo oppure si verifica che l’organo in carica non è mai stato eletto dall’ Assemblea dei Soci. Al fine di evitare spiacevoli rilievi è consigliabile tenere sotto controllo il corretto funzionamento degli organi sociali ed in caso di riscontrate inadempienze provvedere immediatamente a convocare un’Assemblea Ordinaria dei Soci e procedere con la nomina degli organi scaduti.



SOCI  MINORENNI  E  DIRITTO  DI  VOTO

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Con l’ordinanza n.23228 del 4 Ottobre 2017, la Corte di Cassazione sez.VI ha stabilito la necessità  di estendere il diritto di voto per le assemblee associative ai soci minori d’età.
La Corte ha analizzato il caso di un’Associazione Sportiva Dilettantistica che sosteneva di aver rispettato i criteri della “democraticità della vita associativa” (art. 148 comma 8 del TUIR) necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti. I supremi giudici hanno rigettato tale tesi poichè l’ASD in esame non prevedeva all’interno del proprio statuto il diritto di voto dei soci minorenni, ledendo di conseguenza un diritto fondamentale quale espressione della partecipazione attiva alla vita associativa.
In altre parole, tutti i soci hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. (ex art. 320 c.c.) Tale ordinanza apre nuovi scenari per tutte quelle associazioni la cui compagine è costituita prevalentemente da ragazzi minorenni laddove, come consuetudine, venisse limitato il diritto di voto ai soli soci maggiorenni all’interno degli statuti sociali. Alla luce di quanto appena detto bisognerebbe interrogarsi sulla necessità di adeguare gli statuti non conformi al principio di diritto sancito dalla Cassazione. Ad ogni modo, appare opportuno estendere la convocazione alle assemblee anche al genitore del socio minore, conferendogli cosi diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato, indipendentemente dalle previsioni statutarie.

LE  COLLABORAZIONI  DEI  DIPENDENTI  PUBBLICI  CON  LE  ASSOCIAZIONI

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I dipendenti pubblici possono svolgere attività retribuita presso associazioni soltanto se preventivamente autorizzati per iscritto dall’Amministrazione di provenienza.
Regole particolari vigono per i dipendenti a part-time.
Per le associazioni sportive dilettantistiche esiste una precisa disposizione dettata dall’art.90 della legge 289/2002:
“i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazione sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, PREVIA COMUNICAZIONE all’Amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all’art. 81 comma 1 lettera m) (ora art.67) del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/86”
Quindi i collaboratori di associazioni sportive non devono essere autorizzati ma devono comunicare all’amministrazione di appartenenza di svolgere attività sportiva non retribuita presso una associazione sportiva. Per le collaborazioni non retribuite presso le associazioni di promozione sociale, o altri enti no profit non vi sono specifiche disposizioni ma il problema è sempre trattato in tutti i regolamenti comunali e le regole variano da Comune a Comune.
Consigliamo pertanto alle associazioni di verificare se fra i propri collaboratori vi sono dipendenti pubblici. In caso affermativo è bene contattare le singole amministrazioni al fine di stabilire il comportamento più corretto.


MODULISTICA  ED  ASPETTI  FISCALI

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NOVITA' SUL SITO www.aics.it 
Aics.it inaugura una sezione fiscale più attenta alle esigenze dei suoi circoli: da oggi sempre informati su bandi, scadenze fiscali, nuove norme e riforme. E per i dubbi più stringenti, forum aperto con domande dirette all'esperto 
Da oggi, niente più dubbi su fisco, bandi e scadenze: Aics.it inaugura la sua nuova sezione "Novità fiscali" mostrandosi più vicina ai suoi soci. Tra le novità introdotte, infatti, figura anche il servizio "Aics risponde", format di registrazione sul quale porre i propri quesiti ai quali risponderà direttamente l'esperto Aics.

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